Art. 5.
(Adeguamenti degli importi per i grandi invalidi di prima categoria).

      1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1o gennaio 2007.